• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Maresu

Studio di Consulenza del Lavoro

  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
  • Scadenzario
  • TC Desk

Fondi di solidarietà bilaterali: definiti i criteri  di ripartizione delle risorse

29 Agosto 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato il decreto ministeriale che stabilisce le modalità per determinare la quota parte che deve essere trasferita dal FIS (D.M. 11 luglio 2025).

Nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025 che, in attuazione del Collegato lavoro (articolo, comma 1 della Legge n. 203/2024), stabilisce le modalità secondo cui i decreti istitutivi di ciascun fondo di solidarietà bilaterale determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS (Fondo di integrazione salariale).

In particolare, ai fini della determinazione della parte di risorse che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale, nel corso della fase di istruttoria propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del nuovo fondo di solidarietà bilaterale, che prende avvio dal deposito dell’accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, presso la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS, su richiesta della medesima Direzione, provvede alla certificazione della suddetta quota.

Proprio ai fini di una corretta certificazione, l’accordo o il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali deve prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

L’ammontare delle risorse accumulate è determinato nel decreto istitutivo del fondo, secondo la certificazione INPS, tenendo conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il nuovo fondo e l’ammontare totale dei contributi ordinari versati nell’anno precedente al Fondo di integrazione salariale.

Inoltre, l’INPS dovrà comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i casi in cui, dalle risultanze delle operazioni di determinazione dell’ammontare delle risorse da trasferire, emerga che il nuovo fondo di solidarietà bilaterale non è in grado di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1 bis del D.Lgs. n. 148/2015, ossia l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale, nonché i casi in cui sia pregiudicato per il Fondo di integrazione salariale il rispetto degli obblighi di bilancio.

Per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS.

I datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al FIS la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Agevolazioni per le PMI: nuove opportunità nel settore fieristico

29 Agosto 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

San.In.Veneto: le nuove regole sui rimborsi agli iscritti

29 Agosto 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Fondi di solidarietà bilaterali: definiti i criteri  di ripartizione delle risorse

29 Agosto 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Gestione dell’azienda agricola, credito d’imposta per spese per la partecipazione a corsi di formazione

28 Agosto 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Poste: proclamato sciopero nazionale

28 Agosto 2025 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer

Studio Maresu

Via Francesco Baracca, 19
21013 Gallarate (VA)

+39 0331-795767

info@studiomaresu.com

Privacy Policy

Copyright © 2025 · Studio Maresu · P.IVA: 02281250122 | VIA FRANCESCO BARACCA, 19 - 21013 GALLARATE (VA)

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
Salva e accetta